mercoledì 25 gennaio 2012

SCIOPERO BENZINAI e SCORTA CARBURANTE

I preannunciati scioperi dei benzinai invita molti automobilisti a fare incetta di carburanti, pronti ad affrontare lunghe file al distributore per fare il pieno all’auto o a riempire taniche in vista di un utilizzo intenso di uno o più vei...coli. Al di là delle considerazioni sull’opportunità di un simile accaparramento è necessario chiarire cosa stabilisce la legge in merito.
La norma
L’ADR 2011 ( in vigore dal 1 luglio 2011) conferma al punto 1.1.3.1 l’esenzione dall’osservanza delle norme generali in materia di trasporto di merci pericolose su strada, effettuato da soggetti privati, per quelle merci che siano destinate ad uso personale, domestico, ricreativo e sportivo, con l’avvertenza che siano adottate misure per prevenire colaggi.
Nel caso di prodotti infiammabili – quali la benzina per motori (classificata alla classe 3, UN number 1203) – che siano posti in recipienti riempiti dall’interessato ( o dal benzinaio), tali recipienti debbono avere una capacità massima di 60 litri.
I recipienti
I recipienti possono essere di acciaio o di plastica, sempre rispondenti alle norme ADR e, pertanto, marchiati con la sigla UN/3A2/X…… o UN/3A2/Y (nel caso di taniche di acciaio con tappo rimovibile) oppure UN/3H2/X…..o UN/3H2/Y(nel caso di taniche in plastica con tappo rimovibile). Non mi addentro su come prosegue la marcatura ove ci sono i puntini perché troppo complesso da spiegare in una breve nota.
Il comportamento
Si consiglia vivamente di:
• non riempire il recipiente sino all’orlo;
• evitare che durante il riempimento del carburante ne bagni le pareti esterne;
• provvedere alla dispersione dell’energia statica durante il riempimento; a tal fine è preferibile usare taniche di acciaio ed appoggiarle a terra durante il riempimento;
• chiudere bene il recipiente, una volta riempito;
• sistemare il recipiente nell’auto, in maniera che non si muova, e comunque non nell’abitacolo;
• non stoccare i recipienti, perché questo configura un deposito di combustibili soggetto a specifiche disposizioni di sicurezza;



Ovviamente una volta vuotato il recipiente occorre lasciarlo aperto per lasciar fuoriuscire i vapori di benzina.


La materia è regolamentata anche dalla Circolare del Ministero dell’interno 7 ottobre 2003 n. 300/A/1/44237/108/1, la quale chiarisce definitivamente che il trasporto di combustibili nei limiti e con le modalità sopra descritte non comporta violazione dei commi 8 e 9 dell’art. 168 del Codice della strada e quindi nemmeno la decurtazione dei 10 punti patente per i trasgressori

martedì 27 dicembre 2011

Questione sociale. Nuova e diversa



Stiamo vivendo in una nuova e diversa questione sociale con un avversario invisibile ed imprendibile da contrastare. Gli strumenti che la storia del secolo scorso e l'esperienza accumulata negli anni trascorsi non sono di alcun aiuto.

Ripartire dai principi - che per noi cattolici sono iscritti nella Dottrina Sociale della Chiesa è ineludibile - per comprendere come vincere un nemico invisibile nella sua entità ma visibilissimo negli effetti che sta producendo.

Un "ponte" ci unisce a quei cattolici che affrontarono la "questione sociale" nei tempi passati: la speranza e la certezza di riuscire nell'intento.

venerdì 23 dicembre 2011

NATALE 2011



L’è Natale, battaggia ‘e campann-e!
Cori d’Angei se sente cantâ e in ti boschi in sci monti e pe-e cianne-e gh’è a gran paxe da tutti aspetâ.
Tutto o çë o lè gremio de stelle: nêutte freida, ma câda d'Amo...
Tutte ‘e cose diventan ciù belle se in to chêu brilla un raggio de Sö!
Bon Natale


(le parole sono di Piero Bozzo)

La vicinanza del card. Bagnasco agli operai della Fincantieri



«L’importante è salvare il lavoro,nelle modalità che si riescono ad individuare. Ma, certamente, questo presidio deve essere assolutamente reso vivo, innovato e posso anche dire che l’attenzione concreta, fattiva da parte di tutti è continua». È l’augurio rivolto dal cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Cei e arcivescovo di Genova, agli operai dello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente, in vista del Natale. I lavoratori proseguono con il presidio per protestare contro l’accordo sulla cassa integrazione siglato dalle sole Fim-Cisl e Uilm


Agli operai in particolare, il porporato ha rivolto «un pensiero di grande stima, apprezzamento, vicinanza. Conosco molte di queste persone, sia direttamente sia soprattutto attraverso i cappellani del lavoro. A tutti dico il mio affetto, la mia vicinanza. Essi sanno - ha concluso il cardinale Bagnasco - l’impegno della Chiesa genovese e di tutta la città perché questo presidio lavorativo, che è glorioso e storico, possa continuare nei modi migliori, come essi stessi dicono e vogliono e sono disposti».


Il leader dei vescovi ha poi lanciato un appello a Genova, e indirettamente al Paese: «È evidente da tutte le parti» che sul lavoro «bisogna cambiare mentalità», «puntare su strade nuove»; per superare la crisi, Genova (e non solo) ha «assolutamente» bisogno di «trovare strade nuove». «Ci vuole - ha detto registrando il suo messaggio di Natale alla città - un cambiamento di mentalità rispetto alle modalità del lavoro, all’innovazione, alla progettazione».


«È un Natale - ha proseguito Bagnasco - in cui dobbiamo continuare a pregare» per avere «da una parte il dono di un supplemento di sapienza e di saggezza, in modo da riuscire ad affrontare le difficoltà insieme, nella solidarietà più stretta tra gli uni e gli altri; dall’altra, per avere più sapienza per poter decidere le cose che in questo momento devono essere decise per il bene delle persone delle famiglie e per lo sviluppo del Paese».


Il cardinale ha quindi formulato i propri «auguri a tutti di serenità familiare». «Perché - ha concluso - se non c’e il nucleo familiare che assicura quella rete di rapporti, sicurezza, fiducia, proprio come la zattera che ciascuno desidera, è difficile poi affrontare qualunque onda. Se invece la famiglia è coesa nel suo interno, se gli affetti sono sicuri e belli, anche le onde più difficili si possono affrontare».

giovedì 22 dicembre 2011

TERZO VALICO FERROVIARIO





Finalmente si parte con il Terzo Valico. Adesso, però, bisognerà comprendere come sarà gestita logisticamente la situazione de a) smaltimento dei 6milioni di metri cubi di materiale di scavo;b) approvigionamento dei materiali di costruzione; c) cantieri di lavoro; d) alloggiamenti per il personale.


Stante la situazione della viabilità della Valverde e della Valpolcevera - interessate dal foro di Cravasco e di Molinassi - è bene parlarne subito con chiarezza onde evitare problemi nel prosieguo.

Iniziativa politica per l'Europa



La nostra sfida non è nel consegnare l´Italia in svendita all´Europa. Il compito della nostra classe dirigente è il contrario. Riportare l´Italia al centro dell´iniziativa politica della Ue, di cui siamo co-fondatori decisivi. Per spiegarci... con un esempio: non vorremmo una stagione di privatizzazioni e dismissioni come quella del ‘92-‘93 ma una nuova conferenza di Messina che culmini in un nuovo Trattato di Roma. Sono passati più di cinquanta anni da quella straordinaria soluzione politica che, dopo una crisi diplomatica, consentì all´Europa di divenire quella che ancora oggi è. Ora, più ancora che i nostri bilanci, si tratta di salvare la moneta unica e l´Unione stessa. Una scossa europea, ecco ciò di cui abbiamo bisogno. (da "Formiche", Dicembre 2011)

Articolo 18 SdL - Cortina fumogena per non affrontare i problemi del lavoro

Il fuoco di sbarramento contro ogni ipotesi di modifica dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori serve solo ad impedire l'inizio di una reale disamina dei problemi dell'occupazione - in particolare di quella giovanile - nel nostro Paese.

Conoscere il contenuto dell'art. 18 può aiutare a disinnescare una polemica che - come ricordato da Flavio Repetto, Presidente ELAH-DUFOUR-NOVI nonchè Presidente di Fondazione CARIGE - non ha alcuna rilevanza sul mondo del lavoro.


Art. 18 - Reintegrazione nel posto di lavoro
Ferme restando l’esperibilità delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell’articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l’inefficacia o l’invalidità stabilendo un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell’indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva. Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. L’ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l’ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell’articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile. L’ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa. Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all’ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l’ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all’importo della retribuzione dovuta al lavoratore.